TITOLO I
DENOMINAZIONE E SEDE
Articolo
1
E'
costituita un'Associazione di carattere scientifico e culturale denominata
"Associazione per la storia e le memorie della Repubblica".
Articolo
2
L'Associazione ha sede in Roma, via della Dogana Vecchia n. 5, presso la
Fondazione Lelio e Lisli Basso - ISSOCO.
TITOLO II:
SCOPI
Articolo
3
1.
L'Associazione promuove una “politica della memoria” della Repubblica italiana
volta ad approfondire e diffondere il significato di profonda innovazione
democratica che essa assume nella storia del paese, proprio in ragione delle sue
origini drammatiche e contrastate.
2. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione:
a) organizza la raccolta di documenti e incoraggia la progressione della ricerca
su temi che appaiono di particolare rilievo dal punto di vista della formazione
di memorie e identità collettive;
b) si propone di coordinare le molteplici iniziative di studio già esistenti a
livello locale e regionale, cercando un loro aperto e fruttuoso confronto;
c) promuove incontri, seminari, convegni su tutti i temi che si rivelino di
volta in volta di particolare importanza ed attualità scientifica e culturale e
mostre di materiale visivo volte a tramandare ad un più largo pubblico la
conoscenza delle nostre origini e della nostra storia più recente;
d) incoraggia la comparazione dell'esperienza italiana con quella fatta nei
principali paesi europei;
e) si dota di una pubblicazione annuale dal titolo "Per la memoria della
Repubblica" al fine di diffondere i risultati di maggior rilievo della propria
attività.
3. L'associazione non ha scopi di lucro.
TITOLO III:
SOCI
Articolo
4
1.
Possono associarsi gli studiosi italiani e stranieri che abbiano notoriamente
contribuito, in diverse discipline, allo studio delle origini e della storia
della Repubblica.
2. Possono anche associarsi Istituzioni ed Enti Pubblici e privati i quali
abbiano come attività, anche se non principale, la studio e la ricerca e la
promozione dello studio e della ricerca relativamente alle origini e alla storia
della Repubblica.
3. I nuovi soci sono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo approvata
con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
Articolo
5
La
qualità di socio è personale e non si trasferisce né per atto tra vivi né, in
caso di persone fisiche, per successione a causa di morte.
Articolo
6
1. La
qualità di socio si perde per recesso,decadenza o esclusione o morte.
2. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non libera dalle
obbligazioni verso l’Associazione o i terzi sorte nel periodo precedente alla
efficacia della perdita della qualità di socio.
3. La perdita della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto
versato dal socio per obbligazioni sociali.
4. I soci e i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio
dell'Associazione né durante la vita dell'Associazione né in caso di perdita
della qualità di socio.
5. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato
versamento della quota associativa per due esercizi consecutivi.
6. L'esclusione è deliberata dall'assemblea nei seguenti casi:
a) perdita della capacità di agire, per le persone fisiche;
b) scioglimento dell'Ente pubblico o privato o modifiche tali nei regolamenti e
statuti associativi da comportare la perdita delle qualità previste al superiore
articolo 4 punto 2;
c) protratta violazione delle disposizioni dello statuto, dei regolamenti, delle
disposizioni, degli organi sociali;
d) rilevante morosità, non sanata dopo congruo preavviso;
e) incompatibilità con gli scopi dell’Associazione per gravi motivi lesivi della
compagine e della solidarietà associativa.
7. L'esclusione non potrà essere pronunciata senza preventiva contestazione al
socio delle ragioni per le quali si intende sottoporla alla deliberazione
dell’assemblea e senza l’assegnazione di un congruo termine per controdeduzioni.
8. Il socio che intende recedere dall’Associazione deve darne comunicazione
scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto nel momento in cui la
comunicazione perviene al Consiglio.
Articolo
7
1. Ogni
socio è tenuto a versare la quota annua associativa nella misura stabilita dal
Consiglio Direttivo.
2. Il pagamento della quota associativa deve essere effettuato entra trenta
giorni dall'accettazione della domanda di iscrizione e successivamente entro il
termine stabilito dal Consiglio Direttivo.
TITOLO IV
ORGANI
Articolo
8
Sono
organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea degli associati;
b) la Consulta delle Istituzioni;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Presidente;
e) il Direttore.
TITOLO V
ASSEMBLEA
Articolo
9
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro tre mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale, ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga
opportuno o necessario.
L'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni quando ne facciano
richiesta almeno un terzo degli associati o almeno un quarto delle Istituzioni
rappresentate nella Consulta
Articolo
10
1. Hanno
diritto di intervento e di voto in assemblea tutti gli associati. Le Istituzioni
e gli Enti sono rappresentati dal loro rappresentante legale o da persona
designata dal medesimo o dall’Organo amministrativo.
2. Ogni associato ha diritto a un voto. Il voto potrà essere espresso anche per
corrispondenza secondo le modalità determinate dal Consiglio Direttivo all’atto
della convocazione dell’Assemblea o secondo quanto stabilito da apposito
Regolamento.
3. Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato,
mediante delega scritta che sarà conservata agli atti sociali. Ciascun socio può
essere portatore di un massimo di tre deleghe.
Articolo
11
1.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. In caso di sua
assenza l'Assemblea provvede alla nomina del presidente della riunione.
2. L'Assemblea nomina un segretario che potrà essere anche persona non
associata.
3. Delle riunioni verrà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
Articolo
12
L'Assemblea delibera sui seguenti argomenti e con le seguenti maggioranze:
I°) con la maggioranza dei due terzi degli associati relativamente a:
a) modificazioni dello Statuto;
b) scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio;
c) proroga della durata
II°) con la maggioranza assoluta degli associati relativamente a:
a) elezione del Presidente;
b) esclusione degli associati;
III°) con la maggioranza assoluta dei presenti e votanti per corrispondenza
relativamente a:
a) approvazione dei programmi di attività e relative previsioni economiche,
b) approvazione del bilancio consuntivo;
c) elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
d) nomina del Direttore,
e) qualsiasi altro argomento non previsto nei precedenti capoversi e sottoposto
al suo esame.
TITOLO VI
CONSULTA
Articolo
13
1. La
Consulta delle Istituzioni è l'organo rappresentativo degli Enti e delle
Istituzioni di carattere scientifico, culturale e istituzionale, compresi gli
Enti locali, che condividono gli scopi dell'Associazione e si impegnano a
contribuire al suo funzionamento.
2. Ciascun Ente o Istituzione designa un proprio rappresentante nella Consulta,
secondo le proprie regole istituzionali e ne dà comunicazione scritta
all’Associazione. Allo stesso modo dovranno essere comunicate le eventuali
variazioni. I membri della Consulta durano in carica cinque anni e sono
nuovamente designabili dagli Enti che le hanno espressi.
3. La Consulta ha il compito di determinare le linee generali di indirizzo
dell'attività dell'Associazione e di formulare proposte di iniziative agli
organi dell'Associazione.
4. La Consulta si riunisce antecedentemente alle riunioni dell’assemblea nelle
quali sia prevista la discussione sui programmi di attività.
TITOLO VII
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo
14
1.
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che dura in carica tre
anni ed è composto da un minimo di sette a un massimo di ventuno membri,
compreso il Presidente dell’Associazione eletto dall’assemblea.
I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’assemblea fra i suoi
componenti; almeno la metà dei componenti deve essere eletto fra le persone
designate dalla Consulta.
2. Tutti i membri sono rieleggibili.
3. Qualora a far parte del Consiglio Direttivo sia nominato un rappresentante di
un Ente e l’Ente stesso ne deliberi la sostituzione, la sostituzione comporta la
decadenza della carica e si procederà ai sensi dell’art. 17 del presente
Statuto.
Articolo
15
1. Le
riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate e presiedute dal Direttore.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno e comunque quante
volte il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta un quarto dei
componenti.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la
maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole, della
maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità di voto prevale la proposta cui aderisce il Direttore.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Direttore o, in caso di sua assenza
dal membro più anziano di età. Il Direttore nomina un segretario che può essere
anche estraneo al Consiglio.
6. Delle riunioni verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che sarà
sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario.
Articolo
16
1. Il
Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore e in sua assenza dal membro più
anziano di età mediante avviso inviato anche a mano o con mezzo elettronico a
tutti i componenti del Consiglio stesso almeno cinque giorni prima di quello
fissato per l’adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due
giorni.
2. In mancanza della formalità di convocazione la riunione del Consiglio
Direttivo è valida con la presenza di tutti i membri in carica.
Articolo
17
1.
Qualora venga a cessare dalla carica un membro del Consiglio Direttivo, gli
altri possono procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo membro che resta
in carica fino all'Assemblea successiva.
2. Se la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo cessa dal proprio
ufficio, l'Assemblea dei soci deve essere convocata al più presto per procedere
al rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.
Articolo
18
1. Il
Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti
gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il
raggiungimento degli scopi dell'Associazione, purché non riservati
all'Assemblea: tuttavia esso può assumere le deliberazioni urgenti nelle materie
di competenza dell'Assemblea attinenti alla gestione delle attività.
2. In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare in merito
all’ammissione di nuovi soci e di nuovi membri della Consulta; deliberare in
merito all'ammontare delle quote associative e alle modalità di riscossione;
proporre all’Assemblea il Regolamento interno portante le modalità per il voto
per corrispondenza.
3. Il Consiglio Direttivo può delegare al Direttore determinati poteri per la
gestione ordinaria dell’associazione, salvo quelli per legge non delegabili.
TITOLO VIII
IL PRESIDENTE
Articolo
19
1. Il
Presidente è eletto dall’assemblea fra i rappresentanti legali delle Istituzioni
che compongono la Consulta.
2. Il Presidente rappresenta per ogni atto e ad ogni fine l’Associazione.
3. Il Presidente dell’Associazione è il Presidente della Consulta.
4. Il Presidente può delegare specifici compiti sia continuativi che per singoli
atti ad altri membri del Consiglio Direttivo e al Direttore. Inoltre può
nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.
5. In caso di impedimento o di assenza del Presidente le sue funzioni sono
svolte dal Direttore.
TITOLO IX
IL DIRETTORE
Articolo
20
Il
Direttore è nominato dall’assemblea degli associati. Il Direttore provvede a
compiere tutti gli atti necessari per l’esecuzione delle delibere degli organi
sociali; cura i rapporti con il personale dipendente e ne predispone i contratti
di lavoro e di collaborazione; cura la gestione dell’attività dell’associazione;
spetta al Direttore il compimento di tutte le attività economiche ed in
particolare bancarie (potrà quindi aprire e chiudere conti correnti bancari e
postali ed agire su di essi nei limiti degli affidamenti concessi; riscuotere
somme e quietanzarle); cura le pubblicazioni dell’Associazione e la loro
distribuzione e diffusione. Compie tutti gli atti che gli sono demandati dal
Consiglio Direttivo e dal Presidente.
Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Nell’ambito delle proprie competenze il Direttore ha la rappresentanza legale
dell’Associazione.
TITOLO X
DURATA, SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE
Articolo
21
La durata
dell’Associazione è stabilita al 31 dicembre 2100 (trentuno dicembre
duemilacento).
Articolo
22
1.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione stabilirà la
destinazione del patrimonio residuo e provvederà alla nomina di uno o più
liquidatori, scelti anche fra persone estranee all’associazione, stabilendone i
poteri e gli eventuali compensi.
2. Il patrimonio residuo al termine della liquidazione delle passività dovrà
essere devoluto ad Enti o Istituzioni che perseguono scopi simili o compatibili
con quelli dell’Associazione, su indicazione dell’Assemblea.
TITOLO XI
ESERCIZIO SOCIALE, PATRIMONIO, RENDICONTO
Articolo
23
1.
L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Alla
chiusura di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo redige un rendiconto
annuale accompagnato da una relazione sullo svolgimento delle attività
associative. Il rendiconto sarà presentato all’assemblea per l’approvazione.
3. Le entrate e i proventi dell’associazione devono essere impiegati
esclusivamente per il raggiungimento degli scopi associativi.
Articolo
24
1. Le
entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative, da eventuali
contributi di Enti pubblici e privati, dai proventi delle attività.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che
diverranno proprietà dell'Associazione, dai proventi di erogazioni liberali,
donazioni, lasciti a qualsiasi titolo erogati ed accettati e dai fondi di
riserva costituiti nei corsi degli esercizi e riportati a nuovo.
TITOLO XII:
RINVIO AL C.C. E NORMA TRANSITORIA
Articolo
25
1. Per
quanto non previsto dal presente Statuto l'Associazione è disciplinata dagli
articoli 36 e segg. del Codice Civile.
Articolo
26
Fino al
trenta giugno millenovecentonovantotto il Consiglio Direttivo è costituito dai
soci fondatori ed il Presidente ed il Direttore sono nominati fra i fondatori
nell’atto costitutivo.
E’
compito del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo così nominati
sollecitare l’adesione di nuovi soci e degli Enti per la costituzione della
Consulta.
Trascorsa
tale data è compito dei detti organi transitori convocare la Consulta e
l’Assemblea dei soci per la nomina degli organi statutari.